Art. 8.
(Scuole consorziate per la conduzione della biblioteca scolastica).

      1. Più istituzioni scolastiche possono consorziarsi per la conduzione di un servizio bibliotecario comune, ubicato presso una delle sedi, garantendo la piena fruibilità dei materiali, la disponibilità del personale, l'adeguatezza dell'orario di apertura per le scuole aderenti e un'adeguata agibilità della biblioteca scolastica.